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RISARCIMENTO AL PEDONE CADUTO NELLA POZZANGHERA

Il pedone che cade a causa di una buca presente sul manto stradale, non sempre ha diritto al risarcimento del danno, a maggior ragione se la buca incriminata sia l’unica presente sulla strada che, per il resto, si presenti in buono stato.

Il danneggiato deve sempre dimostrare che la buca costituisce insidia stradale, in quanto  invisibile, imprevedibile e non evitabile. La prova però non è sempre agevole ed il giudice deve valutare elementi soggettivi ed oggettivi, come ad esempio l’effettiva visibilità e se il pedone con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il danno.

È quanto ribadito dal Tribunale di Vasto, in veste di giudice dell’appello, chiamato a pronunciarsi su un caso di richiesta di risarcimento danni provocati dalla caduta in una pozzanghera.

IL CASO: un uomo agiva in giudizio per ottenere il risarcimento delle lesioni personali subite a causa della caduta in una buca presente sulla strada che percorreva a piedi. La buca era l’unica presente sulla strada e, al momento del sinistro, era coperta d’acqua.

L’attore agiva nei confronti del Comune per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. adducendo l’omessa manutenzione della strada da parte del convenuto. La domanda veniva rigettata in primo grado, pertanto il danneggiato ricorreva in appello, per ottenere risarcimento ex art 2043 c.c. per responsabilità extracontrattuale, ma manche ex art. 2051 c.c. a titolo di responsabilità del custode.

LA DECISIONE: il giudice dell’appello ha innanzitutto dichiarato la domanda inammissibile per la parte in cui si chiedeva l’accertamento della responsabilità per cose in custodia, atteso il divieto di proporre domande nuove in appello. In primo grado, infatti, non era stata proposta domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c.

Pertanto il giudice dell’appello ha preso in considerazione soltanto la domanda relativa alla responsabilità extracontrattuale del Comune ex art. 2043 c.c. ed ha ritenuto che, nel caso di specie, non sussiste la responsabilità dell’Ente convenuto in quanto la buca in questione non può considerarsi insidiosa poiché al momento del sinistro era l’unica presente sulla strada e si trovava al centro della carreggiata. Per il resto la strada era mantenuta in buone condizioni.

Altro aspetto valutato dal giudice, il momento temporale dell’accadimento: il sinistro era avvenuto nel primo pomeriggio del mese di aprile, in cui la luce naturale rende tutto ben visibile.

Il giudice ha poi analizzato anche l’aspetto soggettivo, affermato che, se il pedone avesse usato l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il danno in quanto “…la presenza di una pozzanghera lascia presumere l’esistenza di una sconnessione sottostante, nella quale l’acqua confluisce”.

Il danneggiato quindi “…proprio perché stava percorrendo un tratto di strada caratterizzato dalla presenza di un’unica pozzanghera posta in posizione centrale e sicuramente ben visibile” e che “era perfettamente consapevole del pericolo rappresentato dalla presenza di una pozza d’acqua e poteva sicuramente prevedere l’esistenza di disconnessioni sul piano calpestabile della strada in corrispondenza di quella pozzanghera”.

 

 

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