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PEDONE INVESTITO – RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE

pedone investito

Il conducente che investe il pedone è responsabile anche se, al momento dell’incidente, procedeva rispettando il limite di velocità.

Infatti, secondo la Corte di Cassazione il rispetto deli limiti di velocità non esime il guidatore da colpa, a meno che non dimostri che il sinistro sia stato causato dalla condotta imprevedibile del pedone.

È quanto affermato dalla Corte stessa nella sentenza n. 16694/2021 con la quale gli Ermellini hanno ribadito che IL CONDUCENTE DEVE SEMPRE TENERE UNA CONDOTTA TALE DA TUTELARE GLI ALTRI UTENTI DELLA STRADA e, la responsabilità del sinistro è imputabile al pedone soltanto se la condotta di questi sia da sola stata la causa determinante dell’incidente.

IL CASO: un uomo veniva condannato per omicidio colposo per avere investito un pedone che attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali. La condanna veniva confermata in appello e l’imputato ricorreva per Cassazione per mancata violazione da parte sua del limite di velocità e per condotta imprevedibile del pedone.

LA DECISIONE: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto accertato che la condotta della vittima non era imprevedibile e certo non tale da poter produrre da sola il sinistro. Né l’adeguatezza della velocità può costituire esimente per il conducente, alla luce della giurisprudenza della Corte stessa, infatti: “in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali …l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì in conto di eventuali imprudenze altrui, perché ragionevolmente prevedibili.” Inoltre: “…in tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, si è infatti chiarito che esso trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite di prevedibilità.”

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