La vittima di errore medico, se vuole far valere i propri diritti ed ottenere il ristoro dei danni subiti, deve agire entro determinati termini prescrizionali stabiliti dalla legge.
I termini sono due:
- 10 anni in caso di responsabilità contrattuale
- 5 anni in caso di responsabilità extracontrattuale
A fare chiarezza sui casi di malasanità che vanno ricompresi nell’ambito della responsabilità contrattuale e su quelli che invece ricadono nella categoria della responsabilità extracontrattuale, è la legge n. 24/2017 (meglio conosciuta come legge Gelli-Bianco).
In base alla detta legge, la differenza dipende dal soggetto nei cui confronti il paziente rivolge la domanda risarcitoria, in particolare:
- se il paziente agisce nei confronti del medico ospedaliero, questo risponde a titolo extracontrattuale ex art.2043 del Codice Civile, di conseguenza l’azione nei suoi confronti potrà essere utilmente intrapresa entro il termine prescrizionale di 5 anni;
- se l’azione risarcitoria viene svolta nei confronti della struttura sanitaria, oppure del medico che ha agito in adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta espressamente nei suoi confronti, il termine prescrizionale sale a 10 anni, considerato che in base alla legge n.24/2017 tali casi rientrano nell’ambito della responsabilità contrattuale.