Scroll Top
Via Monte Conero, 61 | 63074 San Benedetto del Tronto AP

RESPONSABILITÀ MEDICA – C’È UN TERMINE PER IL RISARCIMENTO

La vittima di errore medico, se vuole far valere i propri diritti ed ottenere il ristoro dei danni subiti, deve agire entro determinati termini prescrizionali stabiliti dalla legge.

I termini sono due:

  • 10 anni in caso di responsabilità contrattuale
  • 5 anni in caso di responsabilità extracontrattuale

A fare chiarezza sui casi di malasanità che vanno ricompresi nell’ambito della responsabilità contrattuale e su quelli che invece ricadono nella categoria della responsabilità extracontrattuale, è la legge n. 24/2017 (meglio conosciuta come legge Gelli-Bianco).

In base alla detta legge, la differenza dipende dal soggetto nei cui confronti il paziente rivolge la domanda risarcitoria, in particolare:

  • se il paziente agisce nei confronti del medico ospedaliero, questo risponde a titolo extracontrattuale ex art.2043 del Codice Civile, di conseguenza l’azione nei suoi confronti potrà essere utilmente intrapresa entro il termine prescrizionale di 5 anni;
  • se l’azione risarcitoria viene svolta nei confronti della struttura sanitaria, oppure del medico che ha agito in adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta espressamente nei suoi confronti, il termine prescrizionale sale a 10 anni, considerato che in base alla legge n.24/2017 tali casi rientrano nell’ambito della responsabilità contrattuale.

 

 

 

Privacy Preferences
Quando visiti il ​​nostro sito Web, è possibile che vengano memorizzate informazioni tramite il tuo browser da servizi specifici, solitamente sotto forma di cookie. Qui puoi modificare le tue preferenze sulla privacy. Tieni presente che il blocco di alcuni tipi di cookie può influire sulla tua esperienza sul nostro sito Web e sui servizi che offriamo.