Per ottenere il risarcimento delle lesioni personali micro permanenti, è sufficiente un certificato del medico che accerti la sussistenza e l’entità del danno.
Pertanto gli esami strumentali come RX, TAC RISONANZE, non costituiscono “condicio sine qua non” ai fini risarcitori.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 37477/2022.
I postumi micro permanenti possono essere accertati sulla base di criteri medico-legali che, a parere degli Ermellini, sono scientifici e quindi attendibili e sufficienti a valutare il danno.
In altre parole, l’accertamento medico legale rigoroso, condotto in base alle leges artis, è perfettamente idoneo a determinare la sussistenza della lesione e la misura della stessa.
Ci sono infatti lesioni che possono essere accertate clinicamente dal medico in sede di visita, senza che sia necessario eseguire esami strumentali in quanto “… l’accertamento del danno alla persona deve essere sì condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, ma nell’ambito di detta criteriologia, anche nel caso di micro-permanenti, sono ammissibili anche fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali. Gli esami strumentali, infatti, non sono l’unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all’esame obiettivo (criterio visivo) e all’esame clinico, demandato al medico legale. I criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico della medicina legale (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero, non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo le legis artis, nella prospettiva di una “obiettività” dell’accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi“.