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RCA – attenzione al pagamento on-line

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Se si effettua il pagamento della polizza RCA tramite bonifico utilizzando il servizio di web banking, è bene provvedere in anticipo e non ridursi a poche ore prima della scadenza della copertura assicurativa. Il ritardo può costare caro!

La legge, infatti, stabilisce che la copertura inizia alle ore 24:00 del giorno della conclusione del contratto e termina alle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza: quindi esiste un periodo di ben 15 giorni (cd.tolleranza) in cui la polizza si prolunga automaticamente e gli automobilisti possono rinnovarla o stipularne un’altra con diversa Compagnia assicurativa. Se si paga all’ultimo momento, allo scadere dei 15 giorni di tolleranza, magari tramite home banking, può accadere di ritrovarsi privi di copertura assicurativa, per i tempi tecnici propri dei pagamenti effettuati in tale modalità: possono infatti trascorrere anche due o tre giorni prima che il pagamento vada a buon fine.

Se non accade nulla, nessun problema. Diversamente, se si venga fermati dalle forze dell’ordine si verrà sanzionati ma, ancora peggio, in caso di incidente il rischio è di trovarsi a dover pagare di tasca propria tutti i danni, con ingentissimi esborsi (anche di milioni di euro) in caso di sinistro grave.

Occorre inoltre prestare particolare attenzione alle clausole contrattuali, specialmente in tema di pagamento tardivo, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che, intervenuta sul tema del pagamento in ritardo della RCA, ha stabilito che il termine di riattivazione della polizza in caso di pagamento tardivo è rimesso alla libertà contrattuale delle parti: l’assicurazione può anche e legittimamente stabilire, tra le proprie clausole contrattuali, che in caso di ritardo nel pagamento superiore a 90 giorni, la polizza resta sospesa per un periodo di 30 giorni dopo il versamento del premio. Il codice civile, infatti, nulla dice sui tempi di riattivazione della polizza a seguito del pagamento tardivo, così lasciando intendere che tale termine è rimesso alla libertà delle parti. Dunque, per gli Ermellini, la clausola contrattuale con cui venga stabilita la sospensione della copertura assicurativa, per un periodo di 30 giorni successivi al pagamento del premio versato con un ritardo superiore a 90 giorni, non viola la previsione del codice che prevede la sospensione della copertura assicurativa dalle h. 24:00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza, cosiddetto periodo di tolleranza o rispetto. La scelta sui tempi in cui riattivare la polizza sospesa a causa del tardivo pagamento è, infatti, a discrezione delle parti: il dettato normativo non parla, infatti, dei tempi per la riattivazione, rimettendo quindi il termine alla libertà negoziale delle parti.

LA SENTENZA:

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 gennaio – 13 aprile 2018, n. 9182

Presidente Vivaldi – Relatore D’Ovidio

Fatti di causa

Con atto di citazione notificato in data 15/1/2001 D.L.S. citava dinanzi al Tribunale di Roma la s.p.a. Assicurazioni Generali per sentirla condannare a rifondergli le spese mediche sostenute in occasione dell’intervento chirurgico subito in data (omissis) , previa declaratoria della natura vessatoria della clausola contrattuale di cui al punto 5.3 delle condizioni generali di assicurazione relative alla polizza sanitaria stipulata tra le parti con decorrenza dal 10/6/1997, avente efficacia quinquennale, con pagamento dei premi a cadenza semestrale.

Deduceva l’attore che la compagnia di assicurazioni convenuta, richiesta di procedere al relativo rimborso, aveva opposto l’insussistenza della copertura assicurativa in quanto la rata di premio, scaduta il 10/6/1999, era stata pagata solo in data 23/9/1999, e quindi l’evento (ricovero del 18/10/1999, protrattosi sino al 23/10/1999) era avvenuto prima che fosse decorso il termine di aspettativa di 30 giorni dal pagamento della rata, previsto dal combinato disposto delle clausole 5.3 e 4.4 per il caso in cui il pagamento sia stato effettuato, come nella specie, con un ritardo superiore a 90 giorni.

La clausola invocata dalla compagnia di assicurazioni, ad avviso dell’attore, era di tenore del tutto ambiguo, sicché doveva applicarsi l’art. 1901 c.c. e, conseguentemente, essendosi l’evento verificato dopo il pagamento, seppure tardivo, della rata scaduta nel giugno del 1999, la convenuta era tenuta a provvedere alla liquidazione del relativo indennizzo.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9166 del 2006, rigettava le domande e condannava l’attore alla refusione delle spese di lite, ritenendo la chiarezza ed univocità della clausola 5.3 delle condizioni generali di assicurazione, ai sensi della quale, in presenza di un ritardo nel pagamento della rata superiore a 90 giorni, la copertura assicurativa ritornava ad essere efficace soltanto dopo il trascorrere dei termini di aspettativa di cui alla precedente clausola 4.4, che nell’ipotesi oggetto di causa era pari a 30 giorni. Quanto alla contestata efficacia di tale clausola il Tribunale, dopo aver affermato che la stessa riguardava l’oggetto del contratto, escludeva che potesse essere ritenuta vessatoria ai sensi dell’art. 1469 ter c.c. sia sotto il profilo del comma 2, attesa la chiarezza della sua formulazione, sia ai sensi del comma 3, in quanto la disposizione rispondeva ai criteri di cui all’art. 1901 c.c..

Avverso tale sentenza proponeva appello il D.L. deducendo, tra l’altro, che le clausole contenute nelle condizioni generali, oltre a non essere state specificamente approvate per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dovevano ritenersi illegittime e vessatorie in quanto determinanti un grave squilibrio nella posizione contrattuale dell’assicurato, obbligato al pagamento del premio, mentre la prestazione della compagnia assicuratrice era efficace solo dopo il decorso del termine di 30 giorni.

Con sentenza n. 935 del 2015, pubblicata il 10/2/2015, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame, ritenendo corretta la qualificazione del primo giudice, peraltro non specificamente censurata dall’appellante, secondo la quale la clausola in oggetto riguardava non già limiti di responsabilità della compagnia di assicurazioni, bensì l’oggetto del contratto, attenendo ai contenuti ed ai limiti della garanzia assicurativa. Di qui il giudice del gravame traeva due conseguenze quanto all’efficacia della clausola: – in primo luogo non era necessaria la sua specifica approvazione per iscritto, non rientrando la detta clausola tra quelle previste dall’art. 1341 c.c.; – in secondo luogo, doveva escludersi la sua natura vessatoria ai sensi dell’art. 1469ter c.c., stante la ritenuta chiarezza del tenore testuale della medesima clausola.

Avverso tale decisione propone ricorso il D.L. sulla base di due motivi.

Resiste in giudizio la Generali Assicurazioni s.p.a. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per la “violazione e falsa applicazione dell’art. 35 Cod. Cons. ovvero 1469 ter-quinqes c.c. con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.”.

Sostiene in proposito il D.L. che la clausola 5.3 delle condizioni generali di contratto oggetto di causa sarebbe ambigua e vessatoria in quanto porrebbe in essere “quell’efficacissimo, subdolo, sleale, malizioso imbroglio realizzato utilizzando la specifica disciplina psicologica detta Tecnica Subliminale che ha sempre funzionato”.

Il tenore della clausola in discorso è il seguente: “1. Fermi i termini di aspettativa di cui all’art. 4.4, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 2. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza, per riprendere vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 3. Nel caso in cui il pagamento del premio venga effettuato con un ritardo superiore a 90 giorni, i termini di aspettativa di cui all’art. 4.4 saranno computati dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento”.

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