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OMICIDIO STRADALE PER CONDANNARE IL CONDUCENTE BISOGNA PROVARE LA VELOCITÀ

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In caso di incidente stradale, ai fini della condanna per omicidio stradale del conducente che ha investito il pedone provocandone la morte, deve essere provata l’alta velocità eccedente i limiti.

In altre parole, va dimostrato che il conducente ha violato la norma cautelare di cui all’art. 142 Codice della Strada relativo a i limiti di velocità imposti per la sicurezza e tutela della vita degli utenti della strada. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10152/2020

IL CASO: un conducente, per avere investito un pedone provocandone il decesso, veniva condannato sia in primo grado che in appello per omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Per i giudici infatti, il conducente provocava il decesso del pedone poiché viaggiava ad una velocità NON CONSONA che, nonostante rientrasse entro i limiti di velocità, risultava comunque eccessiva in considerazione dello stato dei luoghi, poiché al momento del sinistro era in atto un temporale e c’erano autovetture parcheggiate in doppia fila. Era inoltre stato accertato che il sistema frenante dell’autovettura era usurato e sull’asfalto non erano state rilevate tracce di frenata. Il conducente ricorreva per Cassazione per vizio di motivazione e il travisamento delle prove.

LA DECISIONE: la Corte ha accolto il ricorso ed annullato la sentenza, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello. Infatti né il Tribunale, né la Corte territoriale hanno fornito indicazione univoca della velocità di marcia dell’autovettura condotta dall’imputato, pertanto non si comprende come sia stato possibile concludere che la velocità era eccessiva, nonostante le risultanze probatorie mostrassero con chiarezza che il conducente non aveva superato i limiti prescritti dalla legge e quindi non aveva violato l’ art. 142 Codice della Strada. Parimenti non erano emersi elementi tali da poter imputare al conducente la violazione dell’ art. 141 Codice della Strada, e per affermare con certezza la violazione delle regole di condotta, non è sufficiente l’affermazione secondo cui Caio avrebbe dovuto tenere una condotta di guida diversa, diligente e prudente in base al Codice della Strada, considerato che non è stato definito il comportamento lecito alternativo e la violazione dell’art. 141 Codice della Strada è stata affermata solo sulla scorta di affermazioni generiche e non già di prove. Gli Ermellini hanno inoltre richiamato l’orientamento della Corte, citando precedenti pronunce tra le quali la sent. n. 33207/2013 con la quale si è affermato che non si può addebitare la responsabilità del sinistro al conducente che, per motivi estranei al suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservare tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.

 

 

 

 

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