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CONCORSO DI COLPA IN CASO DI INCIDENTE

sinistro stradale legge

        

In caso di sinistro stradale, l’eventuale concorso di colpa deve essere accertato sulla base delle risultanze probatorie e la presunzione di concorso al 50% di cui all’art. 2054 c.c. assume funzione esclusivamente sussidiaria, potendo operare soltanto nei casi in cui non sia possibile determinare concretamente in quale misura la condotta di ciascun conducente abbia concorso a causare l’evento e risulti, quindi, difficoltoso determinare con certezza il grado di responsabilità. è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7479/2020.

  IL CASO: un motociclista, danneggiato a causa di un sinistro stradale con un’auto pirata che lo urtava facendolo uscire di strada, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni. Nei confronti del danneggiato, sia in primo grado che in appello, veniva applicata la presunzione di eguale concorso di colpa nella causazione del sinistro di cui all’art. 2054 c.c., co.2 all’esito di due perizie cinematiche. Il danneggiato ricorreva per Cassazione con l’unico motivo della violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3, non potendosi applicare nel caso di specie la presunzione di responsabilità in quanto vi era stato accertamento positivo sulla responsabilità di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro e non vi era certezza sulla corresponsabilità del danneggiato.

LA DECISIONE: la Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendo il motivo infondato, basandosi sull’orientamento ormai consolidato della Corte in base al quale il criterio di imputazione presuntiva della pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., co. 2,è  “…un criterio residuale che si applica in tutti i casi in cui non è possibile stabilire l’esatta misura delle diverse responsabilità nella produzione del sinistro. La ratio dell’art. 2054 c.c., co. 2, è proprio quella di offrire un criterio fittizio di imputazione della responsabilità laddove non sia possibile pervenire ad una esatta ricostruzione dei fatti di causa”.

Nel caso in esame nessuna delle due perizie cinematiche espletate è stata in grado di sciogliere i dubbi sulla dinamica e di consentire di determinare con certezza la responsabilità.

Pertanto “In questa situazione di assoluta incertezza, il Giudice di merito ha correttamente applicato l’art. 2054 c.c., co. 2, non potendo avere rilevanza, perché afferente al mero campo delle ipotesi, privo di fattuale riscontro, che nell’eziologia dell’incidente sia certamente ravvisabile la responsabilità del conducente di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

 

 

 

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