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NO AI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ PER CHI CAUSA UN INCIDENTE IN STATO DI EBBREZZA

sinistro stradale legge

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25326/2022 ha escluso che possa svolgere lavori di pubblica utilità il conducente che abbia provocato un sinistro mentre guidava in stato di ebbrezza alcolica.

IL CASO: un uomo causava un sinistro stradale mentre era alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di alcolici, in orario notturno, per cui veniva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di arresto oltre all’ammenda di Euro 6.000,00. Il legale dell’uomo chiedeva che la pena fosse sostituita con lavori di pubblica utilità-

Il Procuratore generale presso la Corte territoriale ricorreva in Cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge, precisamente dell’art. 186 co.9 bis Codice della Strada, in quanto la detta disposizione esclude espressamente dai casi in cui si può sostituire la pena con lavori di pubblica utilità, proprio i casi in cui il conducente causi incidenti stradali.

LA DECISIONE: la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Di seguito l’articolo di riferimento n. 186 co.9 bis C.d.S.:

Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta“.

 

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