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INCIDENTE MORTALE IN MOTO – ESCLUSO CONCORSO DI COLPA PER NON AVER TENUTO LA DESTRA

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In caso di sinistro stradale, laddove venga accertato che il veicolo non aveva rispettato l’obbligo di tenere la destra, bisogna valutare attentamente la responsabilità.

Infatti l’obbligo di tenere la destra va contestualizzato, nel senso che occorre considerare di volta in volta lo stato dei luoghi, per comprendere se effettivamente fosse possibile spingersi fino al margine destro della carreggiata.

In argomento è entrata di recente la Corte di Cassazione affermando che non è da ritenersi responsabile il conducente che, costretto a una manovra di emergenza, non si spinge all’estrema destra della carreggiata per via della presenza di brecciolino a terra. (Cass. n. 23057/2022)

IL CASO: un motociclista decedeva a causa di un sinistro stradale. I parenti della vittima agivano in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni, nei confronti della Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Assumevano gli attori che il sinistro si era verificato per colpa di una manovra imprudente eseguita da altro motociclista non identificato che, arrivato ad elevata velocità alle spalle della vittima, lo aveva affiancato e sorpassato in curva per poi dileguarsi.

Il danneggiato, per evitare l’impatto, aveva tentato una manovra di emergenza spostandosi sulla destra ma, a causa dei brecciolino presente sulla sede stradale, perdeva il controllo del mezzo andando a collidere contro il guard rail, decedendo sul colpo.

Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre in sede di appello veniva riconosciuta responsabilità al 50% della vittima nella causazione del sinistro per non aver rispettato l’obbligo di mantenere la destra. I familiari della vittima ricorrevano per Cassazione.

LA DECISIONE: la Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo errate le conclusioni della corte territoriale. Secondo gli Ermellini, l’obbligo di marcia in prossimità del margine destro della strada va contestualizzato in quanto “…il contenuto esatto dell’obbligo di tenere la destra del comportamento esigibile al conducente del veicolo nel caso di specie deve conformarsi, previo accertamento in fatto, allo stato dei luoghi, non essendo esigibile dal conducente che marci il più possibile a destra nelle situazioni in cui il margine destro non è percorribile con sicurezza (es. per la presenza di veicoli illegittimamente parcheggiati sulla sede stradale; per la presenza in quel punto dì buche o dossi atti a minare la stabilità del veicolo, per la presenza di rami sporgenti o di materiale inerte quale il brecciolino sulla sede stradale, pericoloso in particolare per la stabilità di un veicolo a due ruote). ”

Si deve escludere che  “…. l’obbligo dell’automobilista o del motociclista di tenere la destra comporti la necessità di marciare in prossimità al margine destro anche laddove risulti accertata la presenza, sulla sede stradale in corrispondenza del margine destro, di un elemento estraneo atto a minare la sicurezza e la stabilità del veicolo (accertamento che deve essere compiuto avendo riguardo all’idoneità di quanto si trova sulla sede stradale a costituire un pericolo in particolare per il tipo di mezzo coinvolto nell’incidente: nel caso di specie, un motoveicolo, per la cui sicurezza il pietrisco, o brecciolino sulla sede stradale, costituisce fonte di pericolo ben superiore che per un veicolo a quattro ruote.”

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