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MULTA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ANNULLATA SE L’ETILOMETRO NON È OMOLOGATO E CALIBRATO

Scales of justice with judge gavel on table

Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: escluso il concorso di reati

L’omologazione e la calibratura dell’etilometro sono condizioni imprescindibili.

In mancanza, l’accertamento dello stato di ebbrezza non è legittimo e, pertanto, il verbale di accertamento può essere annullato. È quanto affermato dal Giudice di Pace di Verona con la sentenza n. 377/2020.

IL CASO: un conducente, sanzionato per guida in stato di ebbrezza ex art. 186 lett.a) Codice della Strada, proponeva opposizione al verbale. In particolare, il ricorrente lamentava la mancanza di calibratura dell’etilometro ed assumeva quindi che la misurazione era incerta poiché era dubbio il corretto funzionamento dell’apparecchio. Il procedimento si svolgeva in contumacia del Comune che non si costituiva nel giudizio.

LA DECISIONE: il giudice ha accolto il ricorso, rilevando che gli agenti accertatori non avevano documentato l’omologazione dell’etilometro e richiamando una recente pronuncia della Cassazione (n. 1921/2019) che ha precisato che tutti gli etilometri devono essere accompagnati dal libretto metrologico con i dati identificativi: non solo costruttore e matricola, ma anche omologazione e conformità. Sul libretto, inoltre, devono essere indicati anche i controlli cui la Pubblica Amministrazione deve sottoporre l’apparecchiatura per l’alcool-test presso l’apposito Centro del Ministero dei Trasporti. “La effettiva legittimità dell’esecuzione dell’accertamento mediante etilometro non può prescindere dall’osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l’invalidità dell’accertamento stesso quali, in particolare, l’attestazione all’atto del controllo dell’avvenuta preventiva sottoposizione dell’apparecchio alla prescritta e aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile corretta calibratura (da riportare sul libretto di accompagnamenti”. Si tratta di accorgimenti “tali da garantire il buon funzionamento dell’apparecchio e quindi la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione“.

Ne discende che, ai fini del valido accertamento dello stato di ebbrezza, devono risultare adempiuti precisi obblighi formali. In mancanza, l’accertamento risulta illegittimo e quindi la multa elevata a seguito dello stesso, è annullabile.

L’onere della prova della legittimità dell’accertamento e, quindi, del corretto funzionamento ed attendibilità dell’apparecchiatura, è in capo alla Pubblica Amministrazione che, nel caso di specie, non ha neanche preso parte al giudizio.

 

 

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