Se il proprietario di un veicolo danneggiato a causa di un sinistro stradale cede il credito al carrozziere, quest’ultimo deve convenire il giudizio anche il proprietario del mezzo e non soltanto la Compagnia assicurativa tenuta al risarcimento dei danni.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 6406/2020. Secondo gli Ermellini, infatti, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto promossa dal danneggiato (ex artt. 144 co.3 e149 Codice della Strada) nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile. Pertanto, nel caso in cui il cessionario (carrozziere) del danneggiato ometta il predetto adempimento processuale, il Giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio.
IL CASO: uno dei danneggiati a causa di un sinistro stradale, provvedeva a far riparare la propria autovettura da una carrozzeria alla quale veniva ceduto il credito nei confronti della Compagnia assicurativa. Il carrozziere conveniva in giudizio l’Assicurazione, chiedendo la condanna di quest’ultima al rimborso in proprio favore della somma per la riparazione dell’autovettura. La domanda veniva rigettata sia in primo grado dal Giudice di Pace che in grado di appello dal Tribunale, poiché il contratto assicurativo prevedeva espressa clausola di non cedibilità del credito, di cui la carrozzeria era stata informata. Il carrozziere allora ricorreva per Cassazione perché non era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente responsabile del sinistro e per avere il Tribunale applicato una clausola contrattuale nell’ambito di un rapporto che invece trae origine da una responsabilità extracontrattuale ed inoltre
LA DECISIONE: la Suprema Corte ha accolto il ricorso e, precisamente, ritenuto fondato il primo motivo ed assorbito il secondo motivo, con rinvio al Giudice di Pace.Quanto alla integrazione del contraddittorio, gli Ermellini, richiamando precedenti pronunce della Corte, hanno ribadito che “in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del D. Lgs. n. 209/2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, co.3 dello stesso decreto”.