In caso di contestazione di multa elevata per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox, per dimostrare che l’apparecchiatura funzionava perfettamente e quindi ha correttamente rilevato l’infrazione, non è sufficiente il certificato di mezza in opera, ma bisogna necessariamente dimostrare che l’apparecchio è stato sottoposto a taratura e controlli periodici.
È quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 10464/2020
IL CASO: un conducente che si era visto notificare una sanzione elevata dalla Polizia Municipale per eccesso di velocità, rilevato tramite autovelox, proponeva querela di falso avverso il verbale di accertamento. Il giudice rigettava la domanda e dichiarava valido il verbale ritenendo perfettamente funzionante l’apparecchiatura di rilevamento elettronico della velocità sulla base del solo certificato di messa in opera della stessa. La vicenda finiva in Cassazione.
LA DECISIONE: La Suprema Corte ha affermato che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui considera non rilevante la taratura. In tutti i casi in cui viene contestata la funzionalità dell’autovelox, il giudice deve sempre accertare se l’apparecchio sia stato sottoposto a taratura e controlli periodici. Tali operazioni sono imprescindibili e prescritte dall’art. 45 co VI Codice della Strada (Cfr. sent. n. 113/2015 Corte Costituz.).