La multa può essere annullata se si verificano le seguenti situazioni:
- Omesso invio della Comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD)
- Disconoscimento della fotocopia dell’avviso di ricevimento
Quando si notifica una multa, infatti, in caso di assenza del destinatario, è necessario inviargli la cosiddetta C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito), dandone relazione nell’avviso di ricevimento del verbale di accertamento, in base al combinato disposto degli artt. 140 c.p.c. e 8 l. 890/1982. Altrimenti la multa deve essere annullata.
Recentemente è intervenuto sul punto il Giudice di Pace di Milano con sentenza n. 4535/2020.
Nel caso sottoposto al suo esame, il giudice ha affermato che “Nella relazione di notifica prodotta non risulta infatti allegata la raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall’ultima parte del citato art. 140 [c.p.c.] la cui mancanza, secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, costituisce causa di nullità della notificazione (Corte di Cass., SS.UU., n. 458/2005, in prosieguo, conformi: Cass. 9510/2005; n. 3895/2006; n. 11583/2009). Attesa l’indicata carenza, accompagnata dal tempestivo disconoscimento della copia fotostatica della relata sottoscritta, e non risultando aliunde la prova del ricevimento della seconda raccomandata da parte di O. F., che ha negato tale consegna, va dichiarata la nullità della notifica del verbale in questione. Di conseguenza l’opposizione de qua va accolta ed annullata l’ingiunzione di pagamento opposta, che da tale verbale è scaturita.”