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ALCOLTEST – APPARECCHIO NON IN REGOLA

alcoltest

 

Perché l’alcoltest possa essere utilizzato come prova, l’etilometro deve essere regolarmente omologato e sottoposto a verifiche periodiche.

Se così non è, l’imputato deve essere assolto per insussistenza del fatto, in quanto viene inficiata la validità dell’accertamento e l’onere della prova ricade sulla pubblica accusa.

È quanto affermato dal Tribunale di Bologna con sentenza n.1088/2020 a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.

IL CASO: l’opponente, alla guida della propria autovettura, si era schiantato prima contro un palo della luce e poi contro il muro di cinta di un’abitazione. In seguito all’incidente era stato accertato, tramite etilometro, che il medesimo era alla guida sotto l’effetto di alcool.

LA DECISIONE: il Tribunale ha assolto l’imputato. Il giudice ha infatti ritenuto che non potesse ritenersi accertata la penale responsabilità dello stesso oltre ogni ragionevole dubbio. Nel corso del procedimento era emerso che le risultanze dell’alcooltest non erano attendibili perché l’etilometro utilizzato era obsoleto e non era correttamente omologato e non erano state eseguite le verifiche periodiche che sono prescritte dall’art. 379 co. VI del regolamento attuativo del Codice della Strada.

In particolare era risultato che l’apparecchio era stato verificato per la prima volta (verifica primitiva) nel 2003, oltre 16 anni prima del suo utilizzo sull’opponente.

Entro 12 mesi dalla verifica primitiva, l’apparecchiatura avrebbe dovuto essere sottoposta ad ulteriori verifiche, che però sono state svolte oltre i 12 mesi. Era inoltre risultato che l’etilometro non era neanche stato sottoposto a manutenzione.

Pertanto l’alcooltest è da ritenersi inutilizzabile come prova.

Peraltro la pubblica accusa non ha fornito prova contraria. Per costante e consolidata giurisprudenza grava proprio sulla pubblica accusa dimostrare il buon funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata e quindi il fatto costitutivo del reato.

Su tale ultimo punto si è espressa la Corte di Cassazione affermando che, quando l’alcoltest risulti positivo, è onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione (Cass. n. 38618/2019).

 

 

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