Il danno morale va risarcito in via autonoma rispetto al danno biologico.
La voce di danno non patrimoniale, infatti, non è ricompresa nel danno biologico e deve essere liquidata autonomamente per due ragioni:
- In base a quanto stabilito dagli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni
- Perché sussiste una differenza ontologica tra danno morale e danno biologico, considerato che il primo attiene la sofferenza interiore dell’individuo ed il secondo invece la significativa alterazione della vita quotidiana.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21970/2020
IL CASO: i terzi trasportati a bordo di un’autovettura coinvolta in un sinistro stradale agivano in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni riportati a causa dell’incidente. Nel merito veniva riconosciuto il risarcimento per il solo danno biologico, restando escluso il danno morale in assenza di specifica prova sul punto. Veniva pertanto proposto ricorso per Cassazione relativamente all’adesione dei giudici ad una CTU, alla quantificazione della inabilità temporanea ed esclusione del danno morale.
LA DECISIONE: la Suprema Corte ha accolto, in quanto ritenuto fondato, soltanto il terzo motivo di ricorso relativo al danno morale ribadendo che il danno morale è voce di danno autonoma rispetto al danno biologico e pertanto va liquidato autonomamente.