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LICENZIAMENTO DOPO INCIDENTE – DIRITTO AL RISARCIMENTO DELLE RETRIBUZIONI FUTURE

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La vittima di un sinistro stradale che perda il lavoro a causa dell’incidente, ha diritto al risarcimento anche del danno patrimoniale da lucro cessante e quindi per la perdita dei redditi futuri.

Il calcolo deve includere le retribuzioni future, i probabili incrementi ed accessori, non è quindi corretto quantificare l’entità del danno  in percentuale rispetto alla diminuzione della capacità lavorativa specifica.

Il diritto al risarcimento del danno dal lucro cessante sussiste anche laddove il danneggiato abbia trovato un nuovo lavoro; in tal caso la liquidazione va effettuata calcolando la differenza tra le retribuzioni non conseguite e quelle ricevute.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 28071/2020

IL CASO: un ciclista veniva investito da un’autovettura e subiva gravi lesioni personali che comportavano una lunga assenza dal lavoro. Il medesimo veniva licenziato, perdendo il lavoro a tempo indeterminato ed agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti subiti a causa del sinistro, avendo ottenuto nella fase extragiudiziale somme che accettava soltanto a titolo di acconto.

In primo grado, il danneggiato otteneva un risarcimento di oltre 270.000 euro, ma ricorreva in appello. La Corte territoriale condannava i convenuti all’ulteriore pagamento di 50.000 euro a titolo di danno non patrimoniale e 29.000 euro a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante.

Avverso la sentenza di secondo grado, il danneggiato proponeva ricorso per Cassazione, contestando che le retribuzioni perse a causa del licenziamento erano state riconosciute in misura minore rispetto alla perdita effettiva.

LA DECISIONE: la Suprema Corte ha affermato che, nel caso di specie, il giudice del merito ha erroneamente basato la propria decisione sulla misura percentuale della perdita della capacità lavorativa specifica indicata dal CTU, avrebbe invece dovuto riconoscere al 100% la perdita dei redditi futuri conteggiando TUTTE LE RETRIBUZIONI CON I RELATIVI ACCESSORI, TUTTI I PROBABILI INCREMENTI (ANCHE PENSIONISTICI)

La liquidazione del danno deve essere integrale e non in percentuale rispetto alla perdita della capacità lavorativa specifica accertata.

Gli Ermellini hanno inoltre precisato che, nel caso in cui il soggetto tenuto al risarcimento del danno dimostri che la vittima ha trovato una nuova occupazione retribuita oppure che avrebbe potuto trovare un’altra occupazione retribuita ma non lo ha fatto per sua colpa, per la liquidazione del danno si deve invece calcolare soltanto la  differenza tra le retribuzioni perse e quelle realmente  conseguite  o conseguibili grazie al nuovo lavoro:

“….laddove il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che egli abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione”.

 

 

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