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PERDITA DEL FIGLIO “POTENZIALE” – RISARCIMENTO IN VIA EQUITATIVA

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La Corte di Cassazione si è trovata di recente ad affrontare il tema della perdita del figlio non ancora nato, a causa della condotta dei medici, nel caso deciso con sentenza n. 22859/2020.

IL CASO: un uomo ed una donna agivano in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito per la perdita del figlio non ancora nato a causa del comportamento colposo dei medici.

La donna, infatti, veniva  ricoverata per forti dolori al ventre e, sottoposta ad esami dai quali era emersa sofferenza fetale, veniva comunque dimessa.

Le medesima veniva nuovamente ricoverata quando la gravidanza era ormai quasi al termine e, nel corso dei controlli, apprendeva di aver perso il bambino.

Il Tribunale respingeva la domanda, affermando che la prematura interruzione della gravidanza non fosse addebitabile alla condotta dei sanitari.

Veniva pertanto proposto ricorso in appello e, all’esito del giudizio, la Corte territoriale riconosceva la sussistenza della responsabilità dei medici, condannando l’Azienda ospedaliera al risarcimento dei danni nei confronti della coppia, che ricorreva in Cassazione contestando la violazione delle Tabelle di Milano nella liquidazione del risarcimento.

LA DECISIONE: gli Ermellini hanno confermato la decisione della Corte d’ Appello, operando una distinzione tra due diversi tipi di danno:

  • il danno subito dai genitori da perdita di un  figlio nato, munito quindi di un proprio    bagaglio di vita ed esperienze condivise con i genitori
  • il danno subito per la perdita del figlio non ancora nato (danno da perdita del figlio “potenziale”).

Nell’interpretazione della Corte, nel caso di figlio morto prima della nascita si verificherebbe una “minore intensità della relazione affettiva”, per cui verrebbe meno la relazione affettiva solo “potenziale” tra genitori e figlio.

Ciò si riflette negativamente sulla quantificazione di tale tipo di danno: poiché attualmente non sussistono criteri per il risarcimento del danno solo potenziale, in mancanza di apposite tabelle,  la liquidazione si può effettuare soltanto in via equitativa.

 

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