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INFORTUNIO IN ITINERE – QUANDO PAGA L‘INAIL

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In base all’art.12 D.Lgs. n. 38/2000 l’infortunio in itinere viene indennizzato dall’INAIL se:

– il sinistro si verifica lungo il percorso abituale che collega l’abitazione del lavoratore con il luogo di lavoro;

– l’incidente si verifica nel tragitto che collega  due posti di lavoro, se il lavoratore svolge più di un lavoro;

– nel luogo di lavoro non sussiste servizio di mensa ed il lavoratore è costretto a consumare i pasti a casa o in  altro luogo ed il sinistro si verifica proprio lungo il percorso tra il luogo di lavoro a quello in cui il lavoratore consuma i pasti, sia all’ andata che al ritorno;

– il sinistro si verifica quando il dipendente utilizza il proprio mezzo di trasporto privato ( di qualsiasi tipo: automobile, bicicletta, a piedi…) e l’utilizzo del mezzo privato sia indispensabile perché:

  1. la distanza tra casa e luogo di lavoro è superiore a 1 Km;
  2. la fermata dei mezzi pubblici dista più di 1 Km dalla propria abitazione e dal posto di lavoro;
  3. l’impiego del mezzo privato comporta un risparmio di tempo superiore a 1 ora.

L’INAIL invece non provvede all’indennizzo dell’infortunio se:

– il sinistro si verifica a causa del consumo di alcool, psicofarmaci o utilizzo non terapeutico di sostanze stupefacenti;

il sinistro avviene a causa della deviazione dal percorso abituale non necessitata ma frutto della scelta del lavoratore.

 

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