Nei rapporti tra paziente e struttura sanitaria, non è applicabile il Codice del Consumo quindi, in caso di controversia, il foro competente non può essere quello del consumatore. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ ordinanza n. 16767/2021.
IL CASO: i familiari di un paziente deceduto in seguito ad intervento chirurgico, agivano in giudizio nei confronti del medico chirurgo e della struttura sanitaria. Il processo veniva instaurato innanzi il Tribunale del luogo di residenza dei familiari della vittima, in quanto foro del consumatore. Il giudice dichiarava la propria incompetenza territoriale in quanto l’attività sanitaria, svolta in ambito pubblico, esclude l’applicabilità del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005)
Veniva proposto ricorso in Cassazione pe regolamento di competenza, con la motivazione che il rapporto tra il paziente ed il chirurgo aveva natura privatistica, in virtù del rapporto di natura privata insorto prima del ricovero nella struttura ospedaliera.
LA DECISIONE: la Suprema Corte ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza, ritenendo che il giudice aveva correttamente riconosciuto la propria incompetenza territoriale, aderendo all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale il Codice del Consumo non è applicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche e private che siano convenzionate al Servizio Sanitario Nazionale.
La ratio risiede nella circostanza che l’organizzazione sanitaria è imperniata sul principio di territorialità ed i pazienti sono liberi di rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale.
Quindi, se il paziente si rivolge, per propria libera scelta, a struttura al di fuori del luogo di residenza, ciò fa venir meno l’applicabilità del Codice del Consumo.
Inoltre, se struttura sanitaria non opera per fini di profitto non può essere qualificata come “imprenditore” o “professionista” (così Cass. n. 18536/2016 e 8093/2009). Ciò è accaduto anche nel caso di specie, in quanto la prestazione patrimoniale del paziente nei confronti della struttura sanitaria si era limitata al corrispettivo per la camera di degenza, mentre le spese relative all’intervento erano rimaste a carico del Servizio Sanitario Nazionale.