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INCIDENTE CON ANIMALE SELVATICO – COLPA PRESUNTA DELLA REGIONE

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Quando si verifica un incidente stradale provocato dall’attraversamento di animali selvatici, si presume che la colpa sia della Regione.

È quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25280/2020

La ratio risiede nella circostanza che la Regione è titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico.

La Regione può liberarsi dalla presunzione di colpa a suo carico dimostrando che gli altri enti cui spetta in concreto l’esercizio di funzioni proprie o delegate, non hanno adottato le misure che avrebbero potuto evitare il verificarsi dell’incidente.

IL CASO: un conducente agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’urto della propria autovettura con un capriolo. L’incidente era avvenuto lungo una strada provinciale  su una strada provinciale e il danneggiato conveniva in giudizio sia la Provincia che la Regione. La domanda veniva rigettata sia in primo grado che in appello. Il  conducente danneggiato ricorreva per Cassazione, denunciando la violazione delle regole sull’onere probatorio e sulla disponibilità delle prove da parte del giudice.

LA DECISIONE: la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto, stando alle risultanze dalla sentenza impugnata, il ricorrente non aveva fornito la prova della responsabilità degli enti preposti alla manutenzione della strada, per cui non era possibile imputare a questi ultimi il sinistro con l’animale selvatico. In altre parole, non è stata adeguatamente dimostrata la condotta colposa degli enti in merito all’obbligo mantenimento delle condizioni della strada e delle sue immediate vicinanze. Gli  Ermellini hanno illustrato il recente mutamento nella giurisprudenza della Corte e che LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA SPETTA IN VIA ESCLUSIVA ALLA REGIONE:  “nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dellart. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.

 

 

 

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