Il danno morale va distinto al danni alla salute.
Il concetto è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25164/2020.
IL CASO: un pedone investito da un’autovettura, con conducente non identificato trattandosi di auto rubata) agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il danneggiato citava in giudizio la Compagnia assicurativa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
La domanda veniva rigettata in primo grado, avendo il giudice ritenuto che l’attore non avesse fornito la prova che l’autovettura circolasse contro la volontà del proprietario.
Veniva proposto appello e la Corte territoriale riteneva invece provata la circostanza e condannava la Compagnia al risarcimento dei danni. Per la liquidazione dei danni venivano applicate le Tabelle del tribunale di Milano e veniva riconosciuta la personalizzazione del danno ed una ulteriore somma a titolo di risarcimento delle sofferenze patite.
La Compagnia assicurativa impugnava la sentenza di secondo grado per cassazione.
LA DECISIONE: La Suprema ha ribadito che il danno morale è autonomo e non assimilabile alla voce di danno biologico, poiché trattasi di sofferenza interiore e non relazionale. È dunque meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello indicato dalle Tabelle, al di là anche della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.