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ANNULLATA LA MULTA NOTIFICATA OLTRE 90 GIORNI

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Se il verbale viene notificato oltre il termine di 90 giorni dall’accertamento della violazione del codice della strada e non c’è stata contestazione immediata, lo steso deve essere annullato!

Sul punto si è avuta una nuova e recente pronuncia del Giudice di Pace di Ivrea, con sentenza di novembre 2020, sulla scia della pronuncia della Corte di Cassazione nell’ ord. n. 7066/2018

IL CASO: un’automobilista veniva multata per eccesso di velocità tramite rilevazione elettronica, senza contestazione immediata. La medesima chiedeva l’annullamento del verbale per prescrizione del termine di notifica dello stesso, che le veniva notificato oltre i 90 giorni prescritti per legge.

LA DECISIONE: il giudice ha accolto il ricorso e annullato il verbale sulla scorta delle seguenti considerazioni: il verbale per violazione di norme del Codice della Strada, se la contestazione non è immediata in quanto non era presente sul posto una pattuglia delle autorità, deve essere notificato entro 90 giorni dalla data dell’infrazione ex art. 201 Codice della Strada in base al quale qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve  essere notificato entro 90 giorni al trasgressore ( o ad altro soggetto quando il trasgressore non sia stato identificato ex art. 196 Codice della Strada).

La pronuncia segue l’orientamento della Corte di Cassazione che già con ordinanza 7066/2018 aveva affermato che “qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall’art. 201 C.d.S. (novanta giorni, a seguito della modifica apportata con l’art. 36 della legge n. 120/2010), salvo che ricorra l’ipotesi prevista dall’ultima parte del citato art. 201, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell’Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile“.

Aggiunge il giudicante la mancata tempestiva notifica del verbale non risulta imputabile all’amministrazione convenuta: l’invio del verbale era stato eseguito al corretto indirizzo anagrafico della ricorrente, nei tempi previsti. Tuttavia, le Poste hanno restituito il plico al Comune che lo ha rinotificato oltre il termine di 90 giorni dall’infrazione. Ciononostante, secondo il giudice la non tempestiva notifica dell’infrazione non può essere neppure imputabile alla ricorrente quindi il verbale è stato annullato.

 

 

 

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