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RESPONSABILITÀ DEL GINECOLOGO PER OMESSO CESAREO

aborto

 

Perché il ginecologo possa venire accusato di omicidio colposo, occorre necessariamente che sia stata raggiunta la prova della rilevanza della condotta del sanitario nella verificazione dell’evento infausto. In caso contrario, il medico deve essere assolto per non aver commesso il fatto. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 8864/2020.

IL CASO: un ginecologo veniva accusato del decesso di un feto di 31 settimane + 3 giorni perché, in concorso con altro collega, nonostante la partoriente presentasse sintomi di preeclampsia, esitava ritardando il parto, omettendo di effettuare il monitoraggio e non adottando adeguate terapie. Dall’istruttoria emergeva che il feto sarebbe sopravvissuto se il medico fosse intervenuto prima che la situazione da grave diventasse del tutto compromessa. In appello veniva espletata perizia medico-legale dalla quale emergeva che, prima del subentro del collega, sussistevano già tutte le condizioni per un cesareo d’urgenza. La perizia contestava anche la condotta del secondo ginecologo, che ometteva di effettuare la cardiotocografia per monitorare il battito. Comunque se il primo ginecologo avesse praticato il cesareo,  il feto sarebbe sopravvissuto. La Corte territoriale addossava la responsabilità al secondo ginecologo, senza tener conto delle risultanze della perizia, ritenendo che il ritardo nel cesareo fosse connesso all’omessa cardiotocografia. Il secondo ginecologo, pertanto, ricorreva per Cassazione.

LA DECISIONE: la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ricordando che la giurisprudenza ormai consolidata ha stabilito che in tema di responsabilità medica “…. il giudice di merito che intenda discostarsi dalle conclusioni del perito d’ufficio è tenuto ad un più penetrante onere motivazionale, illustrando accuratamente le ragioni della scelta operata, in rapporto alle prospettazioni che ha ritenuto di disattendere, attraverso un percorso logico congruo, che evidenzi la correttezza metodologica del suo approccio al sapere tecnico- scientifico, a partire dalla preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni scientifiche disponibili ai fini della spiegazione del fatto.” Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale non ha considerato le conclusioni dei periti, trascurando inoltre che “nei reati omissivi impropri, la valutazione concernente la riferibilità causale dell’evento lesivo alla condotta omissiva che si attendeva dal soggetto agente, deve avvenire rispetto alla sequenza fenomenologica descritta nel capo d’imputazione, di talché, nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dal giudice di merito in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale.”

Quindi andava assolto il secondo ginecologo in quanto deve sempre essere assolto dal reato di omicidio colposo il medico sulla cui condotta non è stata raggiunta la prova della rilevanza causale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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