Scroll Top
Via Monte Conero, 61 | 63074 San Benedetto del Tronto AP

CADUTA IN STRADA Per essere risarciti è necessario che ci sia INSIDIA STRADALE

Buca-stradale-esclusa-responsabilita--ente-che-prova-evitabilita-sinistro

La persona che abbia riportato danni per essere caduta in strada a causa del dissesto o di una buca o di una macchia d’olio, può ottenere il risarcimento del danno se a provocare il danno sia stato un pericolo occulto, non visibile, non evitabile, non segnalato. Deve quindi essere stato provocato da un’anomalia presente su una strada in apparenza normale, tale che l’anomalia possa caratterizzarsi come insidia o trabocchetto che il danneggiato non avrebbe potuto evitare né prevedere usando l’ordinaria diligenza.

Se si verifica tele ipotesi ed il cittadino riporta danni dovuti ad insidia stradale, tenuta al risarcimento del danno è dovuta la Pubblica Amministrazione ex art. 2051 c.c. rubricato “Danno cagionato da cose in custodia”. Salvo che si verifichi l’oggettiva impossibilità della custodia, come affermato dalla Corte di Cassazione II sez. civ. nella sentenza n.15383/2006 con la quale gli Ermellini, sebbene non abbiano escluso l’operatività della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla pubblica Amministrazione nel caso dei beni demaniali, hanno posto a carico del danneggiato l’onere della prova. Secondo gli Ermellini, infatti, ogni qual volta sul bene demaniale risulti, all’esito degli accertamenti, che sia impossibile ottemperare agli obblighi di custodia, ad esempio per l’estensione dello stesso ed il suo utilizzo generale e diretto da parte della collettività, l’oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile l’art. 2051 c.c. ma la pubblica Amministrazione è comunque tenuta al risarcimento dei danni, ma incombe sul danneggiato l’onere della prova.

Ciò comporta che il danneggiato deve provare l’evento dannoso ed i nesso di causalità tra l’insidia stradale ed il danno subito, cioè che l’evento si è prodotto “come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. n. 79637/2012)

La Pubblica Amministrazione, dal canto suo, per esimersi da responsabilità deve provare il caso fortuito, oppure che l’evento è stato provocato dal comportamento del danneggiato, che non ha rispettato il principio di autoresponsabilità degli utenti di cui all’art. 1227 c.c. non prestando la dovuta attenzione. Infatti “…il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell’uso del bene demaniale esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c. comma 2 con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante…”(Cass. n.15383/2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy Preferences
Quando visiti il ​​nostro sito Web, è possibile che vengano memorizzate informazioni tramite il tuo browser da servizi specifici, solitamente sotto forma di cookie. Qui puoi modificare le tue preferenze sulla privacy. Tieni presente che il blocco di alcuni tipi di cookie può influire sulla tua esperienza sul nostro sito Web e sui servizi che offriamo.