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RESPONSABILITÀ DEL DENTISTA

I dentisti sono un veri e propri medici, pertanto sono sottoposti alla disciplina della responsabilità medica.

Il tipo di responsabilità varia a seconda che il dentista abbia agito quale dipendente di una struttura sanitaria (pubblica o privata) ovvero quale libero professionista:

  1. DENTISTA DIPENDENTE DI STRUTTURA SANITARIA: il paziente curato in un centro odontoiatrico, che abbia riportato danni, ai fini risarcitori può agire sia nei confronti della struttura che contro il medico che lo ha materialmente curato.

In particolare, in base alla disciplina della responsabilità professionale sanitaria di cui    alla Legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli/Bianco)

  • la struttura risponde a titolo di responsabilità contrattuale ex art.1218 c.c.
  • il sanitario risponde a titolo di responsabilità aquiliana ex art.2043 c.c. salvo il caso in cui abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente (in intramoenia).
  1. DENTISTA LIBERO PROFESSIONISTA: il rapporto tra paziente e dentista, in tal caso, si configura come contratto di prestazione d’opera ex art 222 c.c. e rientra nell’ambito della responsabilità contrattuale. In tal caso spetta al medico fornire la prova positiva dell’esatto adempimento; nel caso in cui venga accertata  la sua condotta negligente sotto il profilo dell’ars medica, il sanitario ha l’onere di dimostrare di non aver aggravato le condizioni del paziente.

Semplificando, il dentista che ha sottoposto il paziente a trattamenti inutili e scorretti, per esimersi dalla responsabilità, deve provare di non aver cagionato pregiudizio alla salute della paziente.

È quanto ribadito recentemente dalla Corte di Cassazi0one con sentenza n. 5128/2020

IL CASO: una donna agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un impianto dentale errato e che aveva peggiorato le problematiche preesistenti.  Le richieste risarcitorie venivano svolte sia nei confronti della clinica che nei confronto del medico che aveva materialmente svolto il lavoro ed era socio accomandatario della clinica. La domanda veniva totalmente accolta in primo grado e il giudice dichiarava la responsabilità contrattuale della struttura e del dentista, condannandoli in solido, al risarcimento dei danni, con condanna delle Compagnie assicuratrici chiamate in manleva. In grado di appello la sentenza veniva riformata poiché il giudice riteneva non provata la condotta negligente del medico e il nesso causale, pronunciava la risoluzione del contratto per inadempimento e condannava il dentista alla restituzione del compenso. La danneggiata ricorreva in Cassazione.

 LA DECISIONE: la Suprema Corte ha accolto il ricorso con rinvio alla Corte di Appello, in quanto l’aggravamento delle condizioni di salute della paziente è ascrivibile al sanitario sotto il profilo della causalità giuridica.  Infatti, nel caso di specie è stato accertato in fase di CTU che l’impianto effettuato dal dentista è stato inutile, censurabile (sotto il profilo della diligenza medica) e causativo di un aggravamento delle condizioni di salute della paziente; “…in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore-sanitario dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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