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OMESSA DIAGNOSI DI MALATTIA TERMINALE

dannobiologicoadriaticainfortuni

IL MEDICO CHE NON DIAGNOSTICA, O DIAGNOSTICA IN RITARDO, LA MALATTIA TERMINALE, LEDE IL DIRITTO DEL PAZIENTE DI AUTODETERMINARSI.

Di conseguenza sorge il DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LESIONE DEL DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE, a poter decidere sul “fine vita”.

È quanto chiarito dagli Ermellini nella sentenza n. 27682/2021

IL CASO: una donna decedeva a causa di linfoma metastatico al midollo non diagnosticato. I congiunti agivano in giudizio, per omessa tempestiva diagnosi, contro i medici e strutture ospedaliere che l’avevano avuta in cura.

La domanda veniva rigettata, pertanto veniva proposto Ricorso in Cassazione.

LA DECISIONE: il ricorso è stato accolto per la parte relativa alla lesione dei diritto all’autodeterminazione della donna per colpevole ritardo diagnostico.

Ribadito il principio in base al quale “in tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità professionale sanitaria, integra l’esistenza di un danno risarcibile alla persona l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in quanto essa nega al paziente, oltre che di essere messo nelle condizioni di scegliere ‘cosa fare’, nell’ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all’esito infausto, anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l’esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche, in vista e fino a quell’esito“.

Gli Ermellini hanno inoltre affermato che la violazione del diritto di determinarsi liberamente, dovuta  al colpevole ritardo diagnostico di patologia con esito certamente infausto, non coincide con la “perdita di chances”, ma con la LESIONE DI UN BENE DI PER SÉ AUTONOMAMENTE APPREZZABILE SUL PIANO SOSTANZIALE, tale per cui non è richiesto alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo da solo giustificare una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa.

 

 

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