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MALASANITÀ – IL MEDICO DEVE PROVARE LA CAUSALITÀ GIURIDICA

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La Corte di Cassazione, nella recente ordinanza n. 4424/2021 ha ribadito la duplice causalità nelle cause che hanno ad oggetto la presunta responsabilità professionale sanitaria, considerato che l’onere della prova grava sia in capo al medico che al paziente. In particolare:

  • Paziente danneggiato: deve provare, anche soltanto per presunzioni, la “causalità materiale” cioè la sussistenza del nesso di causalità tra la prestazione professionale del medico ed il danno subito (aggravamento di patologia preesistente o insorgenza di nuova patologia)
  • Medico: per esimersi dalla responsabilità deve provare la “causalità giuridica” cioè deve dimostrare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione ai sensi del secondo comma dell’articolo 1176 del codice civile, oppure che sia intervenuta una causa esterna, imprevedibile ed oggettivamente inevitabile per cui, anche avendo usato l’ordinaria diligenza di cui al primo comma dell’articolo 1176 del codice civile, quindi una condotta adeguata, l’evento si è comunque verificato.

 

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