I pazienti devono sempre essere informati in maniera chiara ed esaustiva sui possibili rischi di un intervento chirurgico.
In mancanza di consenso informato, il paziente che abbia riportato danni a seguito di un’operazione, ha certamente diritto al risarcimento del danno, ma può essere risarcito soltanto se dimostri che non si sarebbe sottoposto all’intervento qualora avesse preventivamente ricevuto dai sanitari precise e chiare informazioni sui rischi.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 12593/2021
IL CASO: giunto all’attenzione della Suprema Corte il caso di un uomo che aveva riportato danni a seguito di un intervento agli occhi, nonostante lo stesso fosse stato eseguito correttamente.
Il danneggiato aveva chiesto il risarcimento del danno anche sulla base della mancanza di consenso informato, per violazione da parte dei medici dell’obbligo di informazione.
LA DECISIONE: secondo gli Ermellini, le conseguenze dannose e la mancanza di informazione sui rischi dell’intervento non sono sufficienti perché, al fine di ottenere il risarcimento del danno per violazione del dovere di informazione da parte dei sanitari, occorre necessariamente che “…il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, se compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento“.