In caso di aborto, il medico non può rifiutare di eseguire l’ecografia per verificare l’esito dell’interruzione di gravidanza, adducendo di essere obiettore di coscienza.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18901/2021 mettendo in chiaro che, l’ecografia effettuata per verificare se l’aborto sia andato a buon fine, non è un’ attività che determina l’interruzione della gravidanza, bensì serve per accertarne l’esito e lo stato di salute della donna.
Quindi se il medico rifiuta di effettuare l’ecografia per obiezione di coscienza, commette un rifiuto di atti d’ufficio.
IL CASO: un medico rifiutava di eseguire ecografia per verificare l’esito di una interruzione di gravidanza e veniva condannato per il reato di rifiuto di atti d’ufficio ex art. 328 c.p. Ricorreva per Cassazione adducendo che l’ecografia di controllo a seguito di aborto deve essere eseguita da medico che non sia obiettore di coscienza, in quanto tale esame serve per verificare che sia avvenuta regolarmente l’interruzione di gravidanza.
LA DECISIONE: il ricorso è stato rigettato, ritenendo gli Ermellini che la legge “… esonera il medico obiettore dal partecipare alla procedura d’interruzione della gravidanza solo in relazione alle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza“, non certo dalle attività di assistenza!
In altre parole, il medico può rifiutarsi di causare l’aborto, ma non anche di prestare la successiva assistenza alle pazienti.