Scroll Top
Via Monte Conero, 61 | 63074 San Benedetto del Tronto AP

CONDANNA PER IL MEDICO OBIETTORE

Doctor with stethoscope

In caso di aborto, il medico non può rifiutare di eseguire l’ecografia per verificare l’esito dell’interruzione di gravidanza, adducendo di essere obiettore di coscienza.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18901/2021 mettendo in chiaro che, l’ecografia effettuata per verificare se l’aborto sia andato a buon fine, non è un’ attività che determina l’interruzione della gravidanza, bensì serve  per accertarne l’esito e lo stato di salute della donna.

Quindi se il medico rifiuta di effettuare l’ecografia per obiezione di coscienza, commette un rifiuto di atti d’ufficio.

IL CASO: un medico rifiutava di eseguire ecografia per verificare l’esito di una interruzione di gravidanza e veniva condannato per il reato di rifiuto di atti d’ufficio ex art. 328 c.p.  Ricorreva per Cassazione adducendo che l’ecografia di controllo a seguito di aborto deve essere eseguita da medico che non sia obiettore di coscienza, in quanto tale esame serve per verificare che sia avvenuta regolarmente l’interruzione di gravidanza.

LA DECISIONE: il ricorso è stato rigettato, ritenendo gli Ermellini che la legge “… esonera il medico obiettore dal partecipare alla procedura d’interruzione della gravidanza solo in relazione alle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza“, non certo dalle attività di assistenza!

In altre parole, il medico può rifiutarsi di causare l’aborto, ma non anche di prestare la successiva assistenza alle pazienti.

 

 

Privacy Preferences
Quando visiti il ​​nostro sito Web, è possibile che vengano memorizzate informazioni tramite il tuo browser da servizi specifici, solitamente sotto forma di cookie. Qui puoi modificare le tue preferenze sulla privacy. Tieni presente che il blocco di alcuni tipi di cookie può influire sulla tua esperienza sul nostro sito Web e sui servizi che offriamo.