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FONDAMENTO DEL DIRITTO ALLA SALUTE

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L’art. 32 della nostra Costituzione sancisce il diritto alla salute, termine da intendere, secondo l’OMS, non soltanto come assenza di malattia, quanto piuttosto in senso più ampio, comprensivo del benessere psico-fisico della persona umana.

La lesione del diritto alla salute comporta il diritto al risarcimento del danno biologico, appunto il danno derivante dalla lesione della salute. (art. 2043 C.c.)

Strettamente consenso al diritto alla salute è il diritto al consenso informato nei trattamenti sanitari, considerato che il diritto alla salute viene garantito anche attraverso l’operato dei sanitari.

Il paziente deve sempre essere messo nella condizione di comprendere la tipologia di trattamento/cura cui viene sottoposto perché possa decidere in maniera libera e quindi autodeterminarsi consapevolmente.

Il tema della salute viene affrontato nel nostro ordinamento anche dal Codice civile che, all’art. 5, prevede che “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge all’ordine pubblico o al buon costume.” Con riferimento alla donazione tra vivi di alcuni organi, resa possibile dai progressi della scienza. La libertà di disposizione del proprio corpo incontra il limite della menomazione permanente.

 

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