Scroll Top
Via Monte Conero, 61 | 63074 San Benedetto del Tronto AP

DANNO DA OMESSO CONSENSO INFORMATO

RESPONSABILITÀ MEDICA

Il paziente ha un vero e proprio diritto di autodeterminarsi, strettamente connesso al diritto alla salute, da cui deriva  l’obbligo per il medico di acquisirne il consenso informato prima di sottoporlo a trattamenti sanitari.

Secondo l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, il consenso informato è imprescindibile e, in caso di lesione del diritto che ne deriva, si configura obbligo di risarcimento del danno.

La Suprema Corte si è pronunciata in tema di risarcibilità del danno da mancanza di consenso informato con le sentenze nn.  17806/2020 e 28985/2019 formulando delle distinzioni:

  1. il paziente ha subito un danno a causa della condotta colposa del medico ma, se debitamente e compiutamente informato, si sarebbe comunque sottoposto all’intervento.
  2. Il paziente ha subito un danno a causa della condotta colposa del medico e, se debitamente e compiutamente informato, non si sarebbe sottoposto all’intervento.
  3. Il paziente ha subito un danno a causa della condotta non colposa del medico e, se informato, non si sarebbe sottoposto all’intervento.
  4. Il paziente non ha subito alcun danno dall’intervento ma, se compiutamente informato, avrebbe rifiutato comunque di sottoporsi all’intervento.

In base alle varie ipotesi, la Corte di Cassazione ha affermato quanto segue:

1) il paziente ha subito un danno a causa della condotta colposa del medico ma, se debitamente e compiutamente informato, si sarebbe comunque sottoposto all’intervento.

In casi come questo, accertato che il paziente, se anche fosse stato correttamente informato, avrebbe accettato di eseguire l’intervento che gli ha cagionato il danno a causa della condotta colposa del medico, L’ OMESSA INFORMAZIONE RISULTA PRIVA DI INCIDENZA CAUSALE SUL RISULTATO INFAUSTO DELL’INTERVENTO, in quanto non ha avuto la benché minima incidenza sulla causazione del danno biologico, che  deve essere addebitato esclusivamente  alla errata esecuzione della prestazione professionale sanitaria.

2) Il paziente ha subito un danno a causa della condotta colposa del medico e, se debitamente e compiutamente informato, non si sarebbe sottoposto all’intervento.

In casi del genere, al paziente spetta, oltre al risarcimento del danno biologico, anche il risarcimento per la lesione del diritto all’autodeterminazione per violazione dell’obbligo di consenso informato da parte dei sanitari.

3) Il paziente ha subito un danno a causa della condotta non colposa del medico e, se informato, non si sarebbe sottoposto all’intervento.

In questo caso il sanitario potrà essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, se debitamente e compiutamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento.

La Corte di Cassazione, con sentenza n.  2369/2018 ha affermato che  “l’indagine dovrà estendersi ad accertare se il paziente avrebbe rifiutato quel determinato intervento ove fosse stato adeguatamente informato e quindi se, tra il permanere della situazione patologica e le conseguenze dell’intervento medico, avrebbe scelto la prima situazione” o ancora che se correttamente informato avrebbe trascorso il tempo successivo all’intervento “con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze (e le eventuali sofferenze) predisposizione la cui mancanza andrebbe realisticamente e verosimilmente imputata proprio (e solo) all’assenza di informazione“.
Il danno biologico  verrà risarcito quale DANNO DIFFERENZIALE tra il maggiore danno biologico conseguente all’intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto (Così corte Cass. sez. III, sent. n.28985/2019).

4) Il paziente non ha subito alcun danno dall’intervento ma, se compiutamente informato, avrebbe rifiutato comunque di sottoporsi all’intervento

Se si verifica questo caso, il paziente ha diritto soltanto al risarcimento della lesione del diritto di autodeterminarsi ed esclusivamente laddove dimostri il pregiudizio che ha subito a causa dell’omessa informazione, in quanto il danno-conseguenza, ai sensi dell’art. 1223 c.c., deve essere sempre specificamente allegato e provato dal danneggiato anche sotto il profilo del nesso causale.

Il paziente, non si può limitare ad allegare la mancanza del consenso informato, ma deve anche dimostrare, anche per presunzioni, che:

 se fosse stato correttamente informato, non si sarebbe sottoposto all’intervento chirurgico;

– che dalla impossibilità autodeterminarsi sono derivante delle sofferenze e patimenti.

Privacy Preferences
Quando visiti il ​​nostro sito Web, è possibile che vengano memorizzate informazioni tramite il tuo browser da servizi specifici, solitamente sotto forma di cookie. Qui puoi modificare le tue preferenze sulla privacy. Tieni presente che il blocco di alcuni tipi di cookie può influire sulla tua esperienza sul nostro sito Web e sui servizi che offriamo.