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COLPO DI FRUSTA – PER DIMOSTRARLO NON È INDISPENSABILE LA RADIOGRAFIA

EcoColonnaCervicale

Il danno alla salute di lieve entità riportato a causa di un sinistro stradale, è dimostrabile anche in assenza della radiografia. La lesione micro-permanente è infatti dimostrabile utilizzando i criteri medico-legali dell’esame obiettivo ed esame clinico.

È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 20339/2020 con la quale gli Ermellini hanno affermato che, ai fini del risarcimento del danno da colpo di frusta, effettuare la radiografia non è indispensabile in quanto è sufficiente il corretto accertamento medico-legale dei postumi.

IL CASO: il danneggiato a causa di un sinistro stradale agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni subite. Non era stato effettuato alcun esame strumentale, pertanto in sede stragiudiziale la Compagnia di Assicurazioni aveva negato il risarcimento.  Il giudice di prime cure negava il risarcimento, in quanto il danno biologico non risultava strumentalmente accertato e quindi aderiva alla interpretazione restrittiva della Compagnia assicurativa e non riteneva che fosse risarcibile il danno biologico in quanto mancava esame strumentale a sostegno. Tale decisione si poneva in contrasto con la più recente giurisprudenza di Cassazione.

LA DECISIONE: la Suprema Corte, richiamando le più recenti decisioni, ha affermato che il danno biologico di lieve entità può essere dimostrato anche con prove diverse dagli esami strumentali, non sussistendo limiti di legge alla risarcibilità del danno, fermo restando che il danneggiato deve dimostrare l’esistenza del danno “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Quanto affermato trova la propria ratio nella definizione che l’ art. 138 del Codice delle Assicurazioni fornisce del danno biologico, che deve essere “suscettibile di accertamento medico legale” tramite criteri accertativi medico-legali. Secondo gli Ermellini il Tribunale non si è attenuto a tali principi negando che lesioni personali micro-permanenti possano essere risarcite senza che siano stati eseguiti accertamenti di tipo strumentale, in violazione dell’art. 138 del Codice delle Assicurazioni.

 

 

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