In caso di incidente stradale causato dalla presenza di buche sul manto stradale, in linea di principio, il soggetto obbligato a risarcire il danno è l’ente proprietario/gestore della strada, che può liberarsi dalla responsabilità dimostrando di essersi attivato per effettuare la corretta manutenzione ed evitare la presenza di insidie pericolose per la circolazione. È quanto affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 11096/2020
IL CASO: un minore riportava gravi lesioni personali a causa di un incidente stradale in motorino, provocato da una voragine presente sul manto stradale. I genitori del danneggiato agivano in giudizio nei confronti della Provincia (ente gestore della strada) al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti. La domanda veniva rigettata nel merito e pertanto i genitori del minore ricorrevano per Cassazione.
LA DECISIONE: la Cassazione ha accolto il ricorso dei genitori del minore, richiamando precedenti pronunce della Corte stessa, con cui è stato affermato che: custodi sono tutti i soggetti -pubblici o privati- che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva, cfr. Cass. civ. 3 giugno 1976, n. 1992) della cosa (cfr. Cass. civ. 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass. civ. 20 ottobre 2005, n. 20317). Custodi sono certamente i proprietari, in quanto tali gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita.
Gli enti proprietari delle strade sono tenuti, ex art. 14 Codice della Strada, a provvedere:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi
b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze
c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta
A loro carico si configura la responsabilità per la cosa in custodia ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr. Cass. civ. 19 novembre 2009, n. 24419; Cass. civ. 29 marzo 2007, n. 7763).
È ormai da ritenersi consolidato in giurisprudenza il principio in base la quale il proprietario o custode della strada in caso di sinistro causato dalla mancata o cattiva manutenzione della strada stessa, è tenuto al risarcimento dei danni, salvo che riesca a provare che l’evento si è verificato per caso fortuito.
Il danneggiato è tenuto a fornire la prova che i danni subiti derivano dalla cosa e deve pertanto dimostrare l’evento di danno e la sussistenza del nesso causale tra questo e la cosa in custodia, anche per presunzioni. Non deve invece dare la prova dell’insidia o del trabocchetto (sarà il custode, al contrario, a dover dare la prova liberatoria di aver fatto di tutto per eliminare l’insidia).
Il custode deve infatti dimostrare di aver svolto controllo, vigilanza e manutenzione (inversione dell’onere probatorio) e può liberarsi dalla responsabilità soltanto allorché dimostri il caso fortuito, cioè che l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo.