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PER I DANNI PROVOCATI DAGLI ANIMALI SELVATICI PAGA LA REGIONE

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La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che le Regioni sono legittimate passive in caso di richiesta di risarcimento di danni provocati dagli animali selvatici ai sensi dell’art. 2052 C.c. il cui testo si riporta di seguito:

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo hai in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.”

La norma codicistica va considerata insieme alle disposizioni della legge sulla fauna selvatica n. 157/1992 il cui art. 1 precisa che “la fauna selvatica e’ patrimonio indisponibile dello Stato”.  I successivi articoli determinano compiti particolari a Regioni e Province autonome.

La recente ordinanza n. 18454/2022 della Suprema Corte, chiamata pronunciarsi su un caso di richiesta di risarcimento danni provocati ad un veicolo da un cinghiale, ha ribadito che per i danni provocati dalla fauna selvatica:

  1. È applicabile l’art. 2052 cc.: 

secondo gli Ermellini “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c. c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema”.

2. La Regione è legittimata passiva:

la Regione è tenuta a risarcire il danno, in quanto unica legittimata passiva, salvo che riesca a dimostrare il caso fortuito.

La responsabilità della Regione discende dalla competenza normativa che le è stata demandata in materia di patrimonio faunistico, nonché da tutte le attività di tutela e gestione della fauna selvatica che le sono state affidate.

La Regione può liberarsi dalla responsabilità solo con il caso fortuito, dimostrando cioè che la condotta dell’animale era  al di fuori della propria sfera di controllo ed è stata causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche attuando le più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.

3. Il danneggiato ha l’onere di provare il nesso di causalità tra l’evento di danno e la condotta dell’animale:

in base all’art. 2052 c.c., l’onere di dimostrare il nesso tra il comportamento dell’animale e l’evento di danno grava sul danneggiato.

IL CONDUCENTE DEVE DIMOSTRARE DI AVER FATTO IL POSSIBILE PER EVITARE IL DANNO.

Non basta la sola prova della presenza dell’animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l’impatto tra l’animale ed il veicolo.

Il conducente deve dimostrare di aver messo in atto tutte le manovre possibili per evitare l’urto con l’animale.

 

 

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