La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 19282/2022 ha chiarito che, in caso di sinistro stradale senza collisione tra i veicoli, l’onere della prova incombe sul danneggiato.
IL CASO: un motociclista cadeva a terra nel tentativo di schivare un’autovettura che si immetteva imprudentemente sulla carreggiata. L’uomo riusciva ad evitare l’impatto con l’autovettura ma cadeva a terra riportando lesioni ed agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti risentiti a causa del sinistro. Quindi non vi era stato urto tra i mezzi coinvolti. La domanda veniva rigettata sia in primo grado che in appello. Il danneggiato, pertanto, ricorreva in Cassazione. Tra i motivi di ricorso la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054,co.2 C.c. relativo alla presunzione di pari responsabilità.
LA DECISIONE: il ricorso in Cassazione è stato rigettato. Affermano gli Ermellini che, in caso di sinistro senza urto tra i veicoli, non può trovare applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 co. 2 C.c. “La giurisprudenza ha infatti stabilito che la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall’art. 2054, comma secondo, cod. civ., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi un collisione diretta tra i veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità …”