Scroll Top
Via Monte Conero, 61 | 63074 San Benedetto del Tronto AP

PROPOSTA LA RIFORMA DELLA NORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA

medico-privacy-GI-884932176 jpg

Presentata la proposta di legge n. 1321 per ulteriore riforma della responsabilità medica.

La proposta di riforma riguarda specificamente la legge Gelli-Bianco in quanto è intitolata “Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria“.

Di seguito i punti salienti:

  • RICONDURRE LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MEDICO NELL’AMBITO DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE come per le strutture sanitarie. Ciò comporta la possibilità per il paziente danneggiato di agire nei confronti del medico entro il termine prescrizionale di 10 anni e non più di 5 anni.
  • ABROGARE IL REATO DI CUI ALL’ART. 590 SEXIES C.P, che disciplina la responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario. Si intende ricondurre la responsabilità penale del medico nell’ambito delle fattispecie generali di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590.c.p.). Tale scelta deriva dalle difficoltà interpretative e di applicazione della clausola di non punibilità, che la legge Gelli ha previsto nel caso in cui il medico rispetti le linee guida o le best practice.
  • MEDIAZIONE ED ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO: è previsto che la Mediazione deve concludersi entro mesi tre dall’avvio della procedura, mentre l’Accertamento Tecnico Preventivo entro mesi 10. Decorsi detti termini si può agire in giudizio in quanto la domanda diventa procedibile. È previsto inoltre, per rendere più incisiva la funzione deflattiva dell’Accertamento Tecnico Preventivo, che chi non vi partecipa può essere condannato dal giudice al pagamento delle spese di consulenza e di causa.
  • RIVALSA ELLA STRUTTURA SANITARIA: la struttura sanitaria ha due anni di tempo per avviare l’azione di rivalsa nei confronti del medico responsabile. Il Giudice ha la possibilità però di valutare le prove formatesi nella causa del paziente danneggiato che ha agito nei confronti della struttura sanitaria, anche se il medico non ha preso parte a questa fase.
  • NUOVE REGOLE ANCHE PER IL RISARCIMENTO: esclusione del litisconsorzio necessario per il medico assicurato nella causa contro la compagnia assicurativa. Previsto inoltre che, ricevuta la richiesta risarcitoria da parte del danneggiato, il responsabile e la propri compagnia assicurativa hanno 120 giorni di tempo per formulare un’offerta risarcitoria “congrua“. Se il danneggiato non accetta, l ‘assicurazione deve comunque provvedere al pagamento di quanto offerto, che andrà imputato alla liquidazione definitiva. Se il danneggiato accetta l’offerta, la compagnia deve provvedere al pagamento entro 30 giorni.

 

 

Privacy Preferences
Quando visiti il ​​nostro sito Web, è possibile che vengano memorizzate informazioni tramite il tuo browser da servizi specifici, solitamente sotto forma di cookie. Qui puoi modificare le tue preferenze sulla privacy. Tieni presente che il blocco di alcuni tipi di cookie può influire sulla tua esperienza sul nostro sito Web e sui servizi che offriamo.