Il medico che rifiuta di visitare un paziente in codice giallo commette il reato di omissione di atti di ufficio.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 23406/2022, relativa ad un caso di omessa visita di un paziente oncologico, ribadendo che i medici non hanno alcun margine di discrezionalità quando si tratti di pazienti che versano in situazioni critiche.
IL CASO: un medico che aveva rifiutato di visitare un paziente, all’esito del giudizio di primo grado è stato ritenuto responsabile per rifiuto di atti di ufficio (reato p.e p. dall’art. 328 c.p.) per aver rifiutato di visitare un paziente affetto da neoplasia con versamento pleurico, giunto alla sua attenzione dal Pronto Soccorso con codice giallo.
Il caso è giunto all’attenzione della Corte di Cassazione.
LA DECISIONE: gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, ritenendo che fosse stato ampiamente provato il rifiuto del medico a compiere atti di ufficio a cui era tenuto.
La Suprema Corte ha inoltre ritenuto accertate, come risultante dalla sentenza di appello, le “…plurime sollecitazioni rivolte all’appellante affinché si recasse a visitare quel degente, così come la scelta delibata di non farlo…” come anche il rifiuto di effettuare la visita “…manifestato anche inforcando il corridoio che portava al reparto di cardiologia, abbandonando parenti e paziente, decidendo di non visitarlo….”