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ERRORE MEDICO E RESPONSABILITÀ PENALE

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La condotta del medico è causa del danno al paziente se ne costituisce “condicio sine qua non”, cioè se in assenza di quella condotta il danno non si sarebbe verificato.

Deve dunque sussistere un nesso di causalità tra la condotta del sanitario ed il danno risentito dal paziente.

Sull’argomento si è più volte pronunciata la Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza n. 7355/2022 con la quale gli Ermellini hanno ribadito la validità della teoria cd. condizionalistica.

Per poter affermare la responsabilità penale del medico nel caso concreto, occorre poter escludere che siano intervenuti fattori causali alternativi. Questo perché la responsabilità penale va accertata “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Non basta quindi poter affermare la probabilità statistica dell’evento ma occorre basarsi sulla probabilità logica, ossia sulla certezza processuale.

In altre parole, il giudice non può limitarsi a valutare se la condotta del medico rientri tra quelle che, in base all’esperienza oppure alle cd.leggi scientifiche di copertura, possono comportare l’evento di danno con una probabilità più o meno elevata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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