In caso di violazione del codice della strada commessa da un minore, risponde chi era tenuto alla vigilanza, nella maggior parte dei casi i genitori..
È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 19619/2022.
IL CASO: un minore commetteva violazione del codice della strada e il verbale veniva elevato a suo nome, anziché nei confronti dei genitori esercenti la potestà su di lui.
I genitori proponevano opposizione al verbale ma la domanda veniva rigettata anche in appello.
A parere dei giudici, infatti, il verbale di contestazione, a prescindere dalla forma, è pienamente valido se idoneo a garantire il diritto di difesa.
Solo laddove venga accertato che il verbale è inidoneo a garantire l’esercizio del diritto alla difesa, il verbale e si può considerare nullo e, di conseguenza, anche l’ingiunzione.
Nel caso di specie, il figlio minore era indicato quale trasgressore nel verbale che però veniva notificato ai genitori, ciò è stato ritenuto sufficiente a garantire il diritto alla difesa di questi ultimi.
La questione giungeva all’attenzione della Corte di Cassazione.
LA DECISIONE: la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso osservando che:
- In caso di violazione del codice della strada commessa da minorenni è da ritenersi responsabile chi avrebbe dovuto vigilare sul minore, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.
- La contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza e quindi il verbale deve indicare tali soggetti come trasgressori, precisando il rapporto intercorrente con il minore. Quindi anche la sanzione deve essere diretta ai soggetti tenuti alla sorveglianza sul minore ed essi rispondono a titolo personale, avendo omesso la dovuta vigilanza.