Il Condominio è tenuto a risarcire la persona che scivola sulle scale, per i danni subiti a causa della caduta.
Il risarcimento è dovuto in caso di accertamento di cause concomitanti, come la presenza d’acqua lungo le scale.
IL CASO: un uomo cadeva mentre scendeva le scale di un condominio a causa della presenza di acqua, riportando lesioni personali.
Il danneggiato citava in giudizio il Condominio, chiedendo il risarcimento di tutti i danni riportati a causa della caduta, avvenuta mentre il medesimo scendeva le scale che conducevano ai garage.
Il Condominio, costituendosi in giudizio, eccepiva il caso fortuito, in quanto l’acqua presente sui gradini al momento del sinistro proveniva da un giardino limitrofo, nonché la scarsa diligenza del danneggiato.
LA DECISIONE: il Tribunale ha accolto la domanda del condomino danneggiato, riconoscendo e dichiarando la responsabilità del Condominio per la caduta, avendo il giudice considerato che la presenza di acqua sulla pavimentazione esterna del condominio rientra nell’ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. per le cose in custodia
Spettava dunque al Condominio provare il caso fortuito, quindi che il sinistro era stato provocato da un fattore estraneo, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, prova che non è stata fornita.
Veniva invece accertato, nel corso del giudizio, che i gradini erano bagnati, non era presente il corrimano e nemmeno fasce antiscivolo.
Secondo il giudice, l’attore ha ampiamente dimostrato che la caduta è stata provocata dall’insidia (presenza di acqua) ed altri fattori concomitanti: scarsa luminosità, scivolosità dei gradini, assenza di messa a norma delle scale (mancando il corrimano o fasce antiscivolo). Il Tribunale, quindi, ha accertato la responsabilità del Condominio e lo ha condannato al risarcimento delle lesioni personali subite al condomino.