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RISARCIMENTO MALFORMAZIONI FETALI – IL MEDICO DEVE INFORMARE SUI RISCHI

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Se la paziente presenta una patologia che può causare malformazioni fetali, il medico ha l’obbligo di informarla, altrimenti può essere chiamato a risarcire i danni derivanti dalla mancata interruzione della gravidanza. È quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 653/2020 .

Il risarcimento è condizionato alla prova: la danneggiata deve dimostrare in giudizio che, se avesse conosciuto i rischi di malformazioni fetali, avrebbe scelto l’interruzione volontaria della gravidanza, che è possibile oltre i 90 giorni anche in caso di malformazioni non ancora accertate. Infatti l’articolo 6 della legge 194/1978 stabilisce che la donna può ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi novanta giorni solo se:

  • sussiste un grave pericolo per la vita della donna;
  • sono state accertate patologie, tra cui anomalie o malformazioni del nascituro, che costituiscono grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

È sufficiente che la sussistenza delle patologie o malformazioni sia accertata con un apprezzabile grado di probabilità. Quindi non è necessario che la patologia o la malformazione si sia già prodotta.

 

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