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RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO NEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

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Il terzo trasportato deve sempre essere risarcito ai sensi dell’art. 141 Codice delle Assicurazioni Private, purché ricorrano le seguenti condizioni:

  • Due o più mezzi coinvolti  (ma non è necessario che si verifichi uno scontro)
  • Prova del nesso causale a carico del terzo trasportato (ma non è tenuto a dimostrare la responsabilità del conducente)

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 414/2021 riguardo all’ambito di applicazione dell’art. 141 Cod. Ass..

IL CASO: la trasportata a bordo di un’autovettura riportava gravi lesioni personali, dopo essere caduta a terra, mentre scendeva da un’autovettura il cui conducente, non avvedendosi che la donna non era ancora scesa completamente, ripartiva provocandone la caduta.

La danneggiata agiva in giudizio nei confronti del proprietario dell’autovettura e della sua compagnia assicuratrice, al fine di ottenere il risarcimento del danno. In primo grado, la domanda attorea veniva accolta e i due convenuti (proprietario e assicurazione) erano solidalmente condannati a risarcire la vittima. La sentenza veniva appellata e, all’esito del giudizio di secondo grado, veniva riformata e la donna doveva restituire quanto ricevuto; alla donna era ordinata la restituzione le somme ricevute in esecuzione della sentenza del Tribunale, così la medesima ricorreva per Cassazione.

LA DECISIONE: il ricorso della donna veniva rigettato, avendo la Suprema Corte ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente ritenuto non raggiunta la prova delle modalità con cui si era verificato il sinistro e, in particolare, l’omessa prova del nesso causale tra il danno subito e la condotta del vettore.

Gli Ermellini hanno inoltre ribadito l’orientamento della Suprema Corte secondo il quale l’art. 141 Cod. Ass., non presuppone la collisione tra veicoli, bensì la sussistenza di un sinistro e del danno subito dal terzo trasportato, che non deve essere dovuto a caso fortuito.

L’art. 141 Cod. Ass., pertanto, NON È APPLICABILE SE NEL SINISTRO SIA COINVOLTO UN SOLO VEICOLO.

La ratio dell’articolo in discorso è quella di garantire il risarcimento al terzo trasportato in base al principio enunciato in ambito comunitario e recepito poi dalla giurisprudenza italiana, del “vulneratus ante omnia reficiendus” ossia: “il danneggiato deve essere prima di tutto risarcito”.

Ebbene, poiché la norma prevede il coinvolgimento di almeno due veicoli, si esclude quindi totalmente l’applicazione dell’art. 141 Cod. Ass., nel caso in cui vi sia un solo mezzo coinvolto nel sinistro.

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