È REATO SOTTOPORRE AI RAGGI I PAZIENTI IN MODO INDISCRIMINATO
Il paziente può essere sottoposto a raggi x per esigenze indilazionabili, contestuali ed integrate all’intervento, altrimenti il medico commette reato.
La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato il tema e confermato la condanna di un dentista, respingendone il ricorso, con sentenza n. 36820/2022.
IL CASO: il dentista aveva esposto molti dei suoi pazienti a raggi x senza che ve ne fosse la necessità diagnostica e senza valutare eventuali svantaggi. Il medesimo veniva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 14 dlgs n.187/2000 e ricorreva in Cassazione, adducendo che l’esito dell’esame era stato fondamentale per scegliere i piani terapeutici adeguati. Trattandosi infatti di interventi di implantologia, il medico si difendeva affermando che era stato indispensabile eseguire preventivamente i raggi per verificare l’esatta struttura ossea della bocca.
LA DECISIONE: la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi, in quanto il giudice del merito ha correttamente affermato che gli accertamenti cui il dentista aveva fatto sottoporre i pazienti erano carenti dei requisiti di contestualità, indilazionabilità ed integrazione, che sono imprescindibili per l’esposizione alle radiazioni ionizzanti, in quanto espressamente prescritti dalla normativa di riferimento.
LINKS:
- PER sentenza n. 36820/2022:
https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/
- PER 14 dlgs n.187/2000:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/07/07/000G0236/sg
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