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IN ASSENZA DI SINTOMI NON SI HA RISARCIMENTO

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MALASANITÀ – RISARCIMENTO PER SOFFERENZA E SINTOMI

 

In assenza di sintomi e sofferenza, il paziente non ha diritto al risarcimento del danno.

 

Per ottenere il ristoro del danno biologico è infatti necessario aver subito un pregiudizio al proprio modo di essere.

 

In tal senso si è espressa la Cassazione nella sentenza n. 25887/2022 in merito al caso di un uomo che aveva agito in giudizio nei confronti del Ministero della Salute, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per aver contratto l’epatite dopo un’ emotrasfusione con sangue infetto, eseguita nel corso di un intervento chirurgico dal medesimo subito nel1979.

Solo a distanza di 20 anni dall’intervento l’uomo scopriva di aver contratto l’epatite e, negli atti processuali, assumeva di aver subito un totale sconvolgimento della propria vita, dovendosi sottoporre continuamente a visite mediche, ben sapendo che non sarebbe guarito, con conseguente insorgenza di stress e depressione.

All’esito del primo grado di giudizio il giudice riconosceva all’attore un ingente risarcimento, successivamente ridotto in appello.

Il Ministero della Salute ricorreva in Cassazione contestando il riconoscimento del risarcimento del danno, visto che il danneggiato aveva ammesso di non avere accusato alcun sintomo fino al 1999, anno in cui aveva scoperto le patologie provocate dalla trasfusione di sangue.

LA DECISIONE: la Suprema Corte ha accolto il ricorso chiarendo che, nel caso in esame, il danno lamentato è un danno rimasto a lungo latente.

In casi del genere, il nesso di causalità tra fatto lesivo e danno-conseguenza è diacronico, infatti il danno-conseguenza si manifesta a distanza di tempo, non immediatamente.

Considerato che solo il danno-conseguenza è parametro per la determinazione del danno ingiusto, perché il danno possa considerarsi risarcibile, è necessario il manifestarsi dell’agente patogeno provocato dal fatto illecito.

Il danneggiato aveva espressamente ammesso di non aver mai avuto sintomi dell’epatite prima della scoperta di aver contratto la malattia. Pertanto, nel caso di specie, non poteva trovare accoglimento la domanda risarcitoria in quanto, come da ormai consolidata giurisprudenza, “…il danno da lesione della salute, per essere risarcibile, deve avere per effetto compromissione d’una o più abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, nessuna esclusa: dal fare, all’essere, all’apparire. Se non avesse alcuna di queste conseguenze, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.”

LINK PER sentenza n. 25887/2022:

https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/

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