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OMISSIONE DEL MEDICO

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Il medico può essere ritenuto responsabile per omissione soltanto se nel corso del giudizio venga accertato che, qualora il sanitario avesse invece compiuto l’azione, l’evento lesivo non si sarebbe verificato affatto, oppure si sarebbe comunque verificato ma in tempi successivi o con minore vis lesiva.

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 33230/2020.

Il medico deve quindi essere assolto se sussiste il ragionevole dubbio riguardo all’ incidenza del comportamento omissivo sul verificarsi dell’evento di danno, considerati anche gli altri fattori che possano aver interagito.

In altre parole, nel corso del giudizio bisogna accertare una serie di elementi, al fine di poter determinare l’effettiva rilevanza che ha avuto la condotta del medico nel verificarsi dell’evento lesivo:

  • abituale andamento della patologia accertata;
  • normale efficacia delle terapie;
  • fattori che di solito influenzano il successo degli sforzi terapeutici.

 

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