Approvato dal Senato il disegno di legge n. 340 che prevede la modifica degli artt. 589 e 590 del Codice Penale, con introduzione nel nostro ordinamento del reato di omicidio nautico e lesioni personali nautiche.
Il testo del ddl ora passa alla Camera per il voto definitivo.
La necessità di introdurre queste due nuove figure di reato è conseguenza dei numerosi eventi verificatosi in mare di recente.
Vediamo nello specifico in cosa si sostanzia la riforma:
- Il primo articolo del ddl n.340 incide sull’art. 589 bis c.p.c. di cui modifica il titolo in “OMICIDIO STRADALE E NAUTICO” che punisce:
- con la reclusione da due a sette anni chi, violando le norme della navigazione, provoca con colpa il decesso di una persona;
- con la reclusione da otto a dodici anni, di chi provoca la morte di una persona per essersi posto alla guida di natanti o imbarcazioni in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’ assunzione di alcool o sostanze stupefacenti o psicotrope.
- Pene severe anche in caso di omicidio commesso da soggetto con patente nautica scaduta o revocata.
- 18 anni di reclusione per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi che provochino la morte e lesioni di più persone.
- Previsto il nuovo reato di lesioni personali nautiche gravi e gravissime nell’art. 590 bis c.p. con previsione delle seguenti pene:
- Se le lesioni sono dovute alla violazione delle norme sulla navigazione marittima, da tre mesi a un anno se le lesioni sono gravi, da uno a tre anni se invece le lesioni sono gravissime.
- Se le lesioni sono provocate dal conducente del natante o dell’imbarcazione in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica causata dalla assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti.
- Se le lesioni sono provocate da un soggetto che ha la patente nautica scaduta o revocata la pena è aumentata.
- Pena massima di 7 anni se le lesioni vengono causate a più soggetti.