Gli automobilisti devono essere informati della presenza dell’autovelox tramite appositi segnali di preavviso.
Non è però prevista una distanza minima tra la segnaletica e l’apparecchiatura utilizzata per il controllo elettronico della velocità.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 25690/2020 relativa ad un caso di contestazione di verbale di accertamento.
IL CASO: un automobilista, multato per eccesso di velocità, ricorreva per Cassazione contestando che, tra l’autovelox ed il cartello che segnalava la presenza dello stesso, la distanza non fosse adeguata.
LA DECISIONE: gli Ermellini rilevano che nel verbale in questione sia indicata la presenza un cartello di preavviso posizionato a 800 metri dall’autovelox e ciò, a parere della Suprema Corte, è sufficiente per considerare rispettato l’art. 4 del D. L. n. 121/ 2002.
Il citato art. 4 D.L. n. 121/2002, al comma 1 prevede che gli automobilisti devono essere informati circa la presenza della postazione di rilevamento della velocità con adeguato anticipo, ma non pone alcuna indicazione in merito alle modalità con cui occorre fornire l’informazione, né prescrive che debba intercorrere una certa distanza tra il segnale e l’autovelox. Rammentano inoltre gli Ermellini che il verbale può essere contestato soltanto mediante querela di falso.