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CTU – RICORSO PER CASSAZIONE INAMMISSIBILE

È inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c. effettuato per contestare le risultanze della C.T.U.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ ordinanza n. 12387/2020 : la C.T.U. non può essere considerata fatto storico, bensì un atto processuale del consulente che va ad accertare se si sia o meno verificato un fatto storico.

L’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., prevede che sia denunciabile per Cassazione l’omesso esame di un fatto storico, che risulti esistente dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e che sia da ritenersi determinante ai fini della decisione.

Pertanto nel ricorso per Cassazione deve essere indicato il fatto storico decisivo che si assume essere stato trascurato e lo stesso, di conseguenza, non è ammissibile se venga contestata la sentenza per avere il giudice illogicamente e contraddittoriamente valutato gli esiti della C.T.U. e quindi trascurato fatti decisivi.

In conclusione, la C.T.U. non è un fatto storico ma atto processuale avente la funzione di fungere da ausilio per il giudice nel valutare fatti o casi (come ad esempio nella responsabilità professionale sanitaria). Costituisce quindi elemento di prova da cui si può desumere il fatto storico. Pertanto il ricorso per Cassazione svolto nei confronti della C.T.U. e non per una nuova valutazione dei fatti, è inammissibile.

 

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