CADUTA SUL TOMBINO, IL COMUNE DEVE SEMPRE RISARCIRE?
In caso di caduta provocata dal tombino, l’accertamento della responsabilità dipende dal caso concreto e dalle condizioni dei luoghi.
Solo analizzando l’effettiva visibilità e possibilità di percepire il pericolo, si può determinare se la responsabilità ricada sul Comune o sul pedone.
Recentemente, la Corte di Cassazione si è trovata a dover statuire in merito al caso di un pedone che, inciampando in un tombino, era caduto a terra riportando lesioni personali.
Il danneggiato aveva intrapreso una causa civile contro il Comune, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Il giudice di primo grado, ritenendo sussistere la responsabilità dell’Ente comunale, lo condannava a risarcire i danni subiti dal pedone.
Il Comune ricorreva in appello e la Corte territoriale accoglieva il ricorso affermando che : “la caduta si è verificata su un tombino posto a d un livello inferiore rispetto alla sede stradale limitatamente ad un solo lato, ossia più basso da un lato di circa 4-5 centimetri rispetto alla sede stradale, e che pertanto ricorreva un lieve avvallamento del manto stradale tale da non consentire una rilevante anomali dalla res, concludendo tuttavia nel senso che l’anomalia, integrante il rischio percepibile, fosse ben visibile“.
Il pedone danneggiato impugnava la sentenza di appello con ricorso in Cassazione
Gli Ermellini hanno rilevato la contraddittorietà della sentenza di appello considerando che: se l’avvallamento fosse stato effettivamente lieve e quindi non rilevante, non avrebbe potuto essere percepibile e ben visibile da parte del pedone.
Pertanto, secondo gli Ermellini, se si accerta che l’avvallamento non è rilevante, non si può affermare che il pedone avrebbe potuto/dovuto percepirlo.
D’altro canto, se si accerta che l’avvallamento è ben visibile e rilevante, allora il pedone, prestando la dovuta attenzione, dovrebbe percepirlo e quindi potrebbe essere ritenuto causalmente responsabile della propria caduta.