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TAMPONAMENTO – BASTA IL CAI?

incidente stradale

TAMPONAMENTO – PER IL RISARICMENTO BASTA IL CAI?

La richiesta di risarcimento dei danni subiti dal mezzo può essere accolta soltanto se, oltre a produrre il CAI, il conducente  compare per l’interrogatorio formale ed inoltre se vengono esibite tutte le prove richieste.

Il CAI, infatti, anche laddove venga sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro,  ha valore confessorio stragiudiziale solo nei loro confronti e non anche del proprietario del veicolo o dei litisconsorti nel giudizio risarcitorio.

IL CASO: nel corso del giudizio per il risarcimento dei danni conseguenti un tamponamento, instaurato dalla carrozzeria cessionaria del credito, non venivano fornite le prove richieste dal Giudice con ordinanza, in quanto ritenute necessarie a supportare la domanda. Inoltre il conducente del veicolo danneggiato non si presentava per l’interrogatorio formale.   Per di più la CTU non veniva svolta sul mezzo, bensì sulle fotografie.

LA DECISIONE: il Giudice di Pace respingeva la domanda, preliminarmente ricordando che la Corte di Cassazione ha stabilito che la valenza probatoria del CAI è liberamente apprezzabile dal Giudice, in quanto il modulo ha valore confessorio stragiudiziale esclusivamente tra le parti. Se poi lo stesso, come nel caso de quo, viene sottoscritto dal conducente e non proprietario del veicolo, esso non ha valore confessorio neppure nei confronti di quest’ultimo.

Pertanto, anche se il CAI riporta la doppia firma, produce una presunzione che non  assume il valore di prova nei confronti dei litisconsorti.

Nel caso di specie era mancato anche l’interrogatorio formale del conducente, che non si era presentato.

La  domanda, quindi, veniva rigettata per tutti i seguenti motivi:

  • mancata esibizione dei documenti richiesta con ordinanza;
  • assenza di ulteriore prove a sostegno della domanda;
  • CTU eseguita sulle  produzioni fotografiche anziché sul mezzo danneggiato.

(Sent. G.d.P. di Termini Imerese n. 508/2022)

 

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